Il certificato di idoneità allo sport di tipo agonistico.

La certificazione di idoneità allo sport di tipo agonistico è regolamentata in Italia dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.

Il decreto rimanda alle singole Federazioni nazionali la decisione su quali attività considerare agonistiche o meno per i propri tesserati; in linea generale le Federazioni considerano attività agonistiche tutte le attività che prevedono la partecipazione a competizioni o campionati.

Inoltre, vengono considerate attività agonistiche le fasi nazionali dei Giochi della Gioventù studenteschi.

Gli atleti che desiderano partecipare a queste attività devono superare la visita di idoneità che prevede diversi accertamenti a seconda della disciplina sportiva e può essere svolta esclusivamente da un medico specializzato in Medicina dello Sport.

In seguito all’ultima pubblicazione del Cocis, i Protocolli per il rilascio della certificazione per attività agonistica, e ai chiarimenti che ci sono stati durante l’ultimo Congresso FMSI di Bologna del 21 giugno 2024 sulla responsabilità medico legale del Medico dello Sport, si precisa che la visita medico sportiva agonistica può essere effettuata solo in seguito a presentazione di specifica richiesta da parte del Presidente della Società sportiva ove si intende effettuare il tesseramento, come dai riferimenti normativi individuati nella comunicazione del Comitato Regionale della FMSI. Tutti i riferimenti e modulistica sono scaricabili presso il seguente link:

Normativa in merito alla richiesta di visita agonistica: chiarimenti e modulistica (coni.it)

Le attività vengono divise in due tabelle a seconda dell’impegno cardiovascolare: Tabella A ( a basso impegno cardiovascolare) eTabella B (ad alto impegno cardiovascolare).

Per gli sport in Tabella A (tra cui troviamo il tiro con l’arco, il bowling, gli scacchi) è previsto:

  • la visita medica comprensiva di anamnesi ed esame obiettivo,
  • l’elettrocardiogramma a riposo
  • l’esame urine.

Per gli sport in Tabella B sono previsti:

  • la visita medica comprensiva di anamnesi ed esame obiettivo;
  • l’elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
  • spirometria;
  • esame urine.

Nonostante la legge non lo preveda, nel nostro studio monitoriamo l’elettrocardiogramma dell’atleta per tutta la durata della prova da sforzo grazie a un sistema wireless integrato con PC-Desktop. Tale approccio permette di individuare eventuali anomalie presenti durante l’esercizio che possono scomparire durante il post esercizio e non essere identificate all’elettrocardiogramma dopo sforzo.

Inoltre, alcuni sport necessitano di ulteriori accertamenti aggiuntivi a seconda del rischio a cui gli atleti sono sottoposti durante le attività agonistiche (per esempio visita otorinolaringoiatrica per chi pratica attività subacquee).

Il Medico dello Sport può considerare l’atleta idoneo, non idoneo o sospenderlo temporaneamente dalle attività agonistiche in attesa di accertamenti per anomalie emerse durante la visita.

In caso di inidoneità il Medico deve comunicare il proprio giudizio entro 5 giorni all’ufficio regionale competente della ASL e all’atleta, che può proporre ricorso entro 30 giorni a una Commissione Regionale composta da un medico dello sport, un cardiologo, un ortopedico, uno specialista di medicina interna o equivalenti e un medico legale, che può accogliere o respingere il ricorso a seconda del caso.

Nel caso di giudizio di non idoneità anche da parte della Commissione, l’atleta è interdetto dalle attività sportive di tipo agonistico per lo sport per cui è stata richiesta certificazione. A seconda del motivo di inidoneità, l’atleta può essere considerato comunque idoneo per altre attività agonistiche.

Il certificato di idoneità allo sport di tipo non agonistico

La certificazione di idoneità allo sport di tipo non agonistico è stata recentemente rivalutata e si basa sul Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, dalle Linee Guida successivamente pubblicate dal Ministero della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014 e dalle Circolari Esplicative del 17 Giugno 2015 e 28 Ottobre del 2016.

Per attività sportive di tipo non agonistico vengono intese tutte le attività svolte dai tesserati delle Federazioni sportive nazionali che non rientrano nelle attività individuate come agonistiche dai regolamenti delle singole Federazioni. Inoltre sono considerate non agonistiche le attivtà svolte dai ragazzi che partecipano ai Giochi della Gioventù studenteschi fino alle fasi regionali comprese.

In pratica tutte le palestre, piscine o enti di promozione sportiva affiliati al CONI sono tenuti a richiedere il certificato di idoneità non agonistica ai propri tesserati.

La certificazione di idoneità allo sport di tipo non agonistico può essere rilasciata solo dai medici specializzati in Medicina dello Sport, dai Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta relativamente ai loro assistiti e dai medici iscritti alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

La visita di idoneità non agonistica prevede

  • visita medica comprensiva di anamnesi, esame obiettivo;
  • misurazione della pressione arteriosa;
  • elettrocardiogramma a riposo eseguito almento una volta nella vita o annuale per le persone oltre i 60 anni che presentano almeno un fattore di rischio cardiovascolare (ipertensione, diabete, ipercolesterolemia, fumo di sigaretta) o per le persone con patologie croniche note che aumentano il rischio cardiovascolare del soggetto.

Il medico è libero di chiedere o eseguire ulteriori approfondimenti diagnostici a seconda degli elementi clinici emersi durante la visita.

L’FMSI ha comunque indicato nelle proprie linee guida ai medici dello sport e ai propri tesserati che intendono rilasciare la certificazione di eseguire l’elettrocardiogramma basale ogni anno

Il certificato per attività di tipo ludico-motoria

Il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 ha eliminato l’obbligatorietà alla presentazione della certificazione di tipo ludico motorio.

Le attività ludico motorie vengono considerate tutte le attività svolte da sportivi non tesserati alle federazioni che svolgono attività sportive individualmente o in palestre/piscine private e perciò non affiliate al CONI.

Tale certificazione può comunque essere richiesta da palestre o piscine a fini assicurativi. In tal caso l’FMSI suggerisce comunque di svolgere la visita seguendo le linee guida della certificazione di idoneità non agonistica.